Cass. civ., Sez. I, ord. 9 febbraio 2023, n. 3822

Con l’ordinanza n. 3822/2023, la Corte di Cassazione ha ribadito che il diritto del figlio maggiorenne a percepire l’assegno di mantenimento non può protrarsi indefinitamente. Il mantenimento è legato alla condizione di non autosufficienza economica, ma questa deve derivare da cause non imputabili al figlio.

Nel caso specifico, il figlio trentenne non aveva mai realmente cercato un impiego né intrapreso un percorso formativo stabile. La Corte ha ritenuto corretto il venir meno dell’obbligo di mantenimento da parte del padre, sottolineando l’importanza dell’attivazione del giovane nella ricerca dell’indipendenza.

Questa sentenza rappresenta un punto fermo: il mantenimento non può trasformarsi in un sostegno sine die, ma deve incentivare l’autonomia economica e personale.